Art. 1.

      1. All'articolo 565 del codice civile le parole: «e allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e al comune».
      2. La rubrica del capo III del titolo II del libro secondo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della successione del comune».
      3. L'articolo 586 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 586. - (Acquisto dei beni da parte del comune). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune in cui il defunto aveva la residenza al momento della morte. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
      Il comune non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».